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Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale

   Per agire o difendersi in un giudizio contenzioso sia civile (anche di volontaria giurisdizione, quale interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, separazioni, divorzi ecc…), sia penale, il cittadino in possesso di determinati requisiti può richiedere l’assistenza di un Avvocato e/o di un consulente tecnico a spese dello Stato.

   Tra i requisiti per l’ammissione vi è la titolarità di un reddito imponibile annuo (al netto degli oneri deducibili), risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01 (aggiornato al d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023). Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente e/o con altri familiari, il reddito di riferimento è calcolato dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, ad eccezione del caso in cui la controversia afferisca ai diritti della personalità, ovvero nei casi in cui i diritti e gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare. Nel solo procedimento penale tale soglia reddituale è aumentata di € 1.032,91= per ogni familiare convivente.

   Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, nonché gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Può formulare istanza l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato (il quale, qualora danneggiato, intenda costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno derivante dal reato), il responsabile civile o il civilmente obbligato.

   Vi sono poi casi tassativamente previsti dalla legge ove viene viene escluso l’accesso a tale beneficio (come ad esempio nei procedimenti penali per reati di natura fiscale e/o di particolare gravità quali reati di associazioni mafiosa, traffico di tabacchi e/o stupefacenti), ed altri, al contrario, ove è possibile finanche derogare al predetto limite reddituale. Ci riferiamo alla persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis, 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies e 612-bis (atti persecutori, c.d. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale. In tutti questi casi, pertanto, potranno godere del gratuito patrocinio anche i percettori di redditi superiori al predetto limite.

   Da ultimo, occorre ricordare che l’ammissione al gratuito patrocinio può avvenire in ogni grado con l’unica eccezione che, ove la parte sia risultata soccombente (ossia vengano respinte le domande rivolte al Giudice), non può usufruirne nuovamente per un’impugnazione. Inoltre, ciò non comporta il pagamento da parte dello Stato delle spese che l’assistito è condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.

   Una volta concesso il beneficio del gratuito patrocinio, esso può venir meno e, quindi, essere revocato, nel caso in cui mutino le condizioni di ammissione, quale ad esempio un aumento reddituale. Ovviamente l’attività professionale svolta sino alla variazione di tale condizioni permane a carico dello Stato.repubblica

   Per ulteriori, specifiche e più dettagliate informazioni puoi contattare lo Studio dell’Avv. Andrea Ricciardi dalla sezione Contatti.