Che cos’è la mediazione civile?
La mediazione civile è uno strumento di risoluzione delle controversie ove un soggetto terzo ed imparziale, chiamato Mediatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole in tempi rapidi e con costi contenuti, senza imporre una decisione.
Perché scegliere la mediazione invece della causa?
Tempi: definizione in pochi mesi.
Costi: ridotti e prevedibili, con incentivi fiscali dedicati.
Controllo: la soluzione la decidono le parti, non un Giudice.
Riservatezza: quanto rappresentato ed acquisito in mediazione resta riservato.
Efficacia: l’accordo, salvo alcune eccezioni e le formalità per gli atti da trascrivere, è immediatamente esecutivo.
Quando è obbligatoria prima di andare in giudizio?
La mediazione è condizione di procedibilità (quindi vi è l’obbligo di introdurla prima di un giudizio) in queste materie: condominio; diritti reali; divisioni; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto d’azienda; responsabilità medica e sanitaria; diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; associazione in partecipazione; consorzio; franchising; contratto d’opera; rete; somministrazione; società di persone e subfornitura. Il giudice può inoltre disporre la mediazione nel corso del processo. In tal caso di parla della c.d. mediazione delegata/demandata, ove l’introduzione diventa condizione di procedibilità.
Come si avvia e quanto dura?
Domanda: si deposita presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Su Grosseto vi sono plurimi Organismi accreditati che offrono tale servizio.
Convocazione: il primo incontro si tiene tra 20 e 40 giorni dal deposito, salvo diverso accordo delle parti.
Durata massima: la procedura dura fino a 6 mesi, prorogabili con accordo scritto; la sospensione feriale non si applica.
Partecipazione: le parti partecipano personalmente. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, previo rilascio di apposita delega. Gli incontri possono essere svolti anche in modalità telematica da remoto.
Ci si può esprimere liberamente in mediazione? C’è il rischio che le dichiarazioni possano essere utilizzate contro una parte?
Il procedimento è coperto da riservatezza; dichiarazioni e informazioni rese in mediazione non sono utilizzabili in un eventuale successivo giudizio. Ciò rappresenta un grande vantaggio ed aiuta il dialogo tra le parti. Il mediatore non può essere chiamato a testimoniare sul merito di quanto appreso e conosciuto in mediazione.
Cosa succede all’incontro di mediazione?
Il mediatore illustra la procedura e si entra subito nel merito. Le parti e i loro Avvocati cooperano lealmente per un confronto effettivo sulle questioni controverse. Vengono ascoltate dal mediatore, il quale può anche svolgere sessioni separate con ciascuna di loro.
Quali sono gli esiti possibili?
Accordo: si redige un verbale con accordo allegato, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati;
Mancato accordo: si redige verbale negativo e si può instaurare un giudizio e/o proseguirlo ove già pendente.
L’Amministratore di condominio partecipa alla mediazione?
L’amministratore di condominio è oggi legittimato per legge ad avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza preventiva delibera dell’assemblea, in virtù del nuovo art.5-ter del D.Lgs.28/2010. Resta però necessario il passaggio assembleare solo in seguito, per approvare l’eventuale accordo o la proposta del mediatore entro un determinato termine.
Ci sono conseguenze negative e sanzioni se una parte non partecipa?
Sì. La sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre il Giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Medesimo Giudice che potrebbe desumere da tale condotta degli argomenti di prova per il successivo giudizio.
Quanto costa?
I costi della mediazione sono composti da indennità che ciascuna parte deve versare e che includono spese di avvio, spese del primo incontro e, se si prosegue o si raggiunge un accordo, ulteriori spese proporzionate al valore della lite secondo le tabelle del DM 150/2023. Oltre alle indennità dovute all’organismo, vanno considerati i compensi del proprio avvocato, che sono autonomi rispetto alle spese di mediazione e rientrano nei parametri professionali. Per maggiori informazioni sui compensi di un avvocato clicca qui.
Ci sono Agevolazioni fiscali e/o misure di sostegno economico?
Sì. Vi sono delle esenzioni fiscali: atti e provvedimenti della mediazione sono esenti da bollo, tasse e diritti; l’accordo è esente da imposta di registro fino a 100.000 € (oltre, l’imposta si paga solo sull’eccedenza). Vi sono inoltre dei possibili crediti d’imposta: fino ad € 600,00 per procedura per le indennità di mediazione; ulteriori € 600,00 per i compensi dell’Avvocato nei casi di mediazione obbligatoria o demandata/delegata; tetto annuale pari ad € 2.400 per le persone fisiche ed € 24.000 per le persone giuridiche; in caso di insuccesso, i crediti sono dimezzati; rimborso del contributo unificato fino a un massimo di € 518,00 se il giudizio si estingue per accordo.
Si può ricorrere al Patrocinio a spese dello Stato?
Sì, tale beneficio viene riconosciuto anche per la procedura di mediazione civile. I requisiti affinché la parte avente diritto venga ammessa al beneficio sono i seguenti: si deve trattare di mediazione c.d. obbligatoria (nelle materie poc’anzi elencate, ad eccezione delle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, fatto salvo il caso in cui la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti; si deve raggiungere l’accordo. Le condizioni reddituali per l’ammissione sono le medesime di una causa civile: sussistenza di un reddito imponibile a fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo di € 12.838,01 (così come adeguato dall’art. unico – comma 1, del Decreto 10/05/2023).
Che valore ha l’accordo che si raggiunge in mediazione?
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli Avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Quando al contrario le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite da Avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Per ulteriori, specifiche e più dettagliate informazioni puoi contattare lo Studio dell’Avv. Andrea Ricciardi dalla sezione Contatti.


