Come e quando si determina il compenso di un Avvocato?
La determinazione del compenso dovuto per l’opera professionale resa e le relative modalità di pagamento formano oggetto di uno specifico accordo tra Avvocato ed assistito al momento del conferimento dell’incarico, allorquando viene di regola consegnato ed accettato un preventivo in relazione alla particolarità di ogni singolo caso e/o questione.
Si segnala infatti che la legge ha reso obbligatorio per gli Avvocati (e, più in generale, per tutti i professionisti) la redazione di un preventivo al momento del conferimento dell’incarico. L’avvocato dovrà quindi “…comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale…“.
Naturalmente non sempre ciò è possibile, poiché il futuro sviluppo della controversia può talvolta comportare ulteriori costi che saranno tempestivamente comunicati dall’Avvocato, oltre ai nuovi compensi che saranno di volta in volta pattuiti con successivi accordi integrativi tra le parti.
La legge consente la pattuizione del compenso a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’Avvocato è dovuta una somma a titolo di spese forfetarie, oltre al rimborso delle spese, oneri e contributi anticipati per conto dell’assistito.
E se il compenso non viene previamente pattuito?
Nel caso in cui il compenso non viene (o non possa essere) previamente concordato, dovrà essere necessariamente calcolato secondo i valori riportati nelle tabelle ministeriali (c.d. “parametri forensi”) previste e disciplinate dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 37 dell’8 marzo 2018. Tali tabelle sono suddivise per Autorità Giudiziaria, per materia e per valore della controversia, con una serie di aumenti e/o riduzioni eventualmente applicabili in forza del singolo caso concreto.
In cosa consiste la prestazione dell’Avvocato? È tenuto a garantire un risultato?
Per rispondere correttamente a questa domanda e sgomberare il campo da possibili – e fin troppo comuni – equivoci, è necessario comprendere che l’Avvocato assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò cosa significa? Significa che qualora non venga raggiunto il risultato sperato e/o desiderato dal soggetto assistito, quest’ultimo è tenuto ugualmente a retribuire l’Avvocato.
La prestazione del professionista consiste nel dovere di svolgere ogni attività necessaria e utile alla fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione dall’assistito. Ciò in forza dei singoli elementi fattuali comunicati al momento del conferimento dell’incarico e durante lo svolgimento dello stesso. Ed è per tale motivo che tra le parti (Avvocato ed assistito) deve necessariamente incorrere un indefettibile rapporto di natura fiduciaria.
L’Avvocato ha un obbligo di diligenza professionale da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Egli è tenuto a rappresentare al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto emergenti, sia a favore, sia in pregiudizio, diffidandolo altresì dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.


